Consulenza tecnica di parte a Roma - Psicologo

A Roma, il Centro di Psicologia Clinica e Psicoterapia offre un servizio di consulenza tecnica di parte di tipo psicologico. Nello specifico, presso il centro operano diversi professionisti in grado di svolgere una consulenza tecnica di parte e in accordo con le linee guida consolidate a livello locale e nazionale.

La consulenza tecnica di parte dello psicologo

Nell’ambito di un procedimento giudiziario, civile o penale, il giudice può dare mandato ad un professionista di approfondire specifiche tematiche inerenti il procedimento stesso, al fine di meglio decidere in merito alle istanze presentate dai ricorrenti. Questo è il Perito o Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), che ha un rapporto fiduciario con il giudice e che presta giuramento per espletare al meglio il suo compito nel rispondere ai quesiti posti.

Viceversa, ognuna delle parti coinvolte nel procedimento giudiziario ha diritto a nominare un proprio consulente che lo assista nello svolgimento delle operazioni peritali condotte dal CTU. I consulenti che assistono i ricorrenti sono consulenti tecnici di parte (CTP) e, nel caso degli Psicologi, operano nel rispetto del codice deontologico del proprio ordine professionale, collaborando alle operazioni peritali al fine di facilitarne lo svolgimento e la conclusione. Difatti, in molti casi, gli ordini professionali, considerata la delicatezza del ruolo svolto dal consulente tecnico, partendo dal proprio codice deontologico hanno scritto delle linee guida sull’argomento che dovrebbero essere utilizzate come traccia da tutti i professionisti che si approcciano a lavorare in questo campo

La consulenza tecnica di parte nelle separazioni conflittuali

Nell’ambito della professionalità dello psicologo le consulenze maggiormente richieste dal giudice in ambito civile sono quelle relative alle problematiche connesse alle separazioni conflittuali ovvero le decisioni in merito a:

  • competenze genitoriali;
  • affidamento dei figli;
  • frequentazione e collocamento dei figli;
  • interventi psicologici o educativi necessari a ripristinare un ambiente di vita idoneo alla salute dei minori.

Il professionista psicologo psicoterapeuta, in qualità di CTP, svolge una funzione fondamentale nel promuovere ogni possibile cambiamento rispetto ad una situazione di conflittualità che ha reso impossibile ad una coppia di svolgere al meglio le loro funzioni genitoriali. Anche se ogni CTP lavora in continuità ed in collaborazione con l’avvocato del suo assistito, non ha tanto la funzione di avanzare le istanze o le richieste del proprio assistito ma piuttosto di tutelare il suo diritto a funzionare bene come genitore. Sarà dunque primariamente impegnato ad individuare le risorse del proprio assistito e al tempo stesso gli eventuali ostacoli che gli impediscono di essere un genitore sufficientemente buono. L’obiettivo primario di ogni consulente che partecipa ad una consulenza tecnica, sia d’ufficio che di parte, è infatti di tutelare l’interesse superiore del o dei minori coinvolti.

Le attività della consulenza nelle separazioni conflittuali

Solitamente, nel corso di una consulenza tecnica d’ufficio, sono realizzate le seguenti attività:

  • vengono ascoltati i genitori in coppia in relazione alla storia della loro relazione;
  • vengono ascoltati i genitori singolarmente in relazione alle loro storie individuali;
  • vengono ascoltati i minori;
  • vengono visitate le rispettive dimore dei genitori;
  • vengono effettuati esami psicodiagnostici sui genitori e a volte sui minori;
  • vengono esplorate diverse possibilità di intervento per la coppia o la famiglia o i singoli, individuando la o le possibili strutture in grado di accogliere la richiesta.

I quesiti del giudice

I quesiti che il giudice pone al CTU nel caso di separazioni conflittuali variano in base alle situazioni specifiche, tuttavia a Roma i giudici tendono a seguire uno schema piuttosto consolidato.


In particolare, si richiede che il CTU:

  1. Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a:
    • profilo di personalità delle parti;
    • capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo al minore;
    • capacità dei genitori di tutelare il rapporto del figlio con l’altro genitore e la di lui/lei famiglia d’origine;
    • capacità di gestire il conflitto emotivo con l’altro genitore e di preservarne l’immagine agli occhi dei figli;
    • capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi del figlio.

2. Valuti quale sia la qualità psicologica della relazione del figlio minori con le figure genitoriali.

3. Valuti lo stato di benessere psicologico del figlio e se e in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizioni negativamente il suo sviluppo psicologico.

4. Proceda all’ascolto del minore che abbia compiuto anni 12 e anche di minore età che abbia capacità di discernimento.

5. proponga all’esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l’interesse dei figli al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga i minori dalla conflittualità genitoriale.

6. Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori.

7. Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento.

8. Qualora dovesse rendersi opportuno l’intervento dei Servizi Sociali, il CTU provvederà, coadiuvato dai CCTTPP, a prendere contatti con questi onde redigere, in accordo con essi e sulla base delle risorse disponibili, il progetto di intervento da allegare alla relazione da sottoporre alla valutazione del Giudice. In assenza della disponibilità dei Servizi Sociali, ovvero in presenza di lunghe liste di attesa, il CTU, i CCTTPP ed i difensori delle parti individueranno una struttura alternativa che possa fornire analogo servizio.

9. Il CTU, all’esito dell’indagine e qualora se ne ravvisino i presupposti, con l’accordo delle parti, svolga attività e fornisca sostegno alla conciliazione, ad entrambi i genitori al fine di consentire una soluzione concordata del presente procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell’affidamento condiviso.

Inoltre i consulenti psicologi per valutare le competenze genitoriali fanno spesso riferimento al protocollo di Milano messo a punto nel marzo 2012 dalla fondazione Gulotta.

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